Cosso Immobiliare

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Agibilità di un immobile, di cosa stiamo parlando?

02 Novembre 2022

Diventato obbligatorio nel 1934, il documento attesta il fatto che un determinato immobile possieda le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico definite dalla normativa vigente.

Una volta ultimati i lavori, le opere realizzate possono essere utilizzate solo in seguito al rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune: il CERTIFICATO DI AGIBILITA’.
Con questo documento il Comune si accerta che nelle nuove costruzioni sia garantita la salvaguardia della salute dei cittadini in ogni ambiente di vita e di lavoro.

Il Testo unico in materia di edilizia del 2001 ha abrogato tutte le disposizioni precedenti in materia e ha disciplinato il rilascio del certificato di agibilità di cui ha provveduto a semplificare il procedimento.

E’ stata apportata in primis una modifica di tipo terminologica: mentre prima si faceva distinzione tra licenza di ABITABILITA’ per gli immobili ad uso abitativo e licenza di AGIBILITA’ per quelli non residenziali, il Testo Unico ha eliminato il duplice riferimento. Dal 2001 esiste quindi solo il CERTIFICATO DI AGIBILITA’.

In particolare l’art 24 del Testo Unico stabilisce che il certificato attesta la sussistenza delle condizioni di SICUREZZA, IGIENE, SALUBRITA’, RISPARMIO ENERGETICO degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Il soggetto titolare del permesso a costruire o il soggetto che ha effettuato la SCIA o la DIA entro 15gg dall’ultimazione del lavori di finitura dell’immobile deve presentare allo sportello unico comunale:
– la richiesta di rilascio del certificato di agibilità
– la richiesta di accastamento dell’edificio
– il certificato di collaudo e tutte le attestazioni della conformità dell’opera e degli impianti al progetto approvato e alle norme di legge.

Lo sportello unico deve comunicare al richiedente entro 10gg dalla ricezione dell’istanza, il nominativo del responsabile del procedimento che può disporre anche un’ispezione. Egli però deve rilasciare il certificato o rifiutarlo entro 30gg dalla presentazione della domanda.
Un successivo decreto del 2013 ha modificato la disciplina consentendo la richiesta del certificato anche:
– per singoli edifici o singole porzioni della costruzione (purché funzionalmente autonomi)
– per singole unità immobiliari purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse.

LA STORIA DEL CERTIFICATO

L’agibilità è diventata obbligatoria nel 1934, con il Regio Decreto n. 1265, quando il Podestà (oggi Sindaco) doveva autorizzare e rendere abitabili le costruzioni eseguite in conformità al progetto approvato, che avessero i muri convenientemente prosciugati e che non fossero insalubri. È possibile trovare dei riferimenti ad autorizzazioni ‘simili’ anche precedentemente al 1934.

L’agibilità del 1934 era una semplice autorizzazione sanitaria e non edilizia. La svolta avvenne nel 1967 con la legge Ponte che introdusse la dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

Nel 2001, con il Testo Unico sull’Edilizia 380/2001, venne abolita l’abitabilità e dal 2013, il certificato non viene più concesso dal Comune, ma viene sostituito da un’autocertificazione: l’attuale SCA, segnalazione certificata di agibilità.

A partire dal 1 luglio 2017, anche a seguito dell’adozione della modulistica unica nazionale, è divenuta pienamente efficace la procedura relativa alla Segnalazione Certificata di Agibilità “S.C.A.” . La stessa norma prevede che le Regioni, le Provincie autonome, i Comuni e le città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinino le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.

Nel tempo, questo documento, oltre a cambiare dicitura, ha incrementato la sua valenza edilizia e urbanistica. All’inizio si trattava di una semplice prassi, dopodiché gli allegati e le attestazioni sono incrementate e oggi ha assunto un notevole valore diventando un documento essenziale per poter fruire dell’immobile.

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