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La comunione legale dei beni e gli acquisti immobiliari

17 Gennaio 2020

Secondo il nostro ordinamento quando due persone si sposano il regime patrimoniale che regolerà le “ricchezze” dei coniugi  sarà la comunione legale dei beni.

Questo regime è entrato in vigore con la Riforma del Diritto di Famiglia e precisamente con la legge 19 maggio 1975 n. 151.

Prima di tale data quello che ciascun coniuge acquistava, in costanza di matrimonio,  era di proprietà esclusiva di chi effettuava l’acquisto. Questo regime era un pò penalizzante per il coniuge “più debole” ovvero per quello che non lavorava, usualmente la moglie ed è anche per questo motivo che è stata effettuata la Riforma del Diritto di Famiglia.

Interessante è capire come possono “muoversi” le persone che si sono sposate in quel periodo e hanno acquistato immobili.

Durante il periodo transitorio  e cioè dal 20 settembre 1975 al 15 o 16 gennaio 1978 (questa duplice data è perchè il 15 era domenica e per alcune “scuole di pensiero”  si doveva fare riferimento al lunedì e quindi il 16)  si aveva questa situazione:

coloro che si erano sposati prima del 20/9/1975 , trascorsi due anni (poi prorogato fino al 16 gennaio 1978),  sono assoggettati al regime della comunione legale dei beni per gli acquisti fatti dopo tale data del 20/9/1975, a meno che non sia stata espressa la volontà di uno dei coniugi, nel precitato periodo  tramite convenzione o  atto unilaterale ricevuto dal Notaio o dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove si sono sposati  di assoggettare tali  acquisti alla separazione dei beni, ai sensi dell’art. 228 primo comma;

invece ai sensi dell’art. 228 secondo comma entro il 16 gennaio 1978 i coniugi potevavo stipulare una convenzione per assoggettare alla comunione dei beni gli acquisti  compiuti anteriormente al 1975.

Con riferimento all’acquisto effettuato da uno dei coniugi nel regime transitorio se deve intendersi in comunione legale o no si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza del 22 agosto 2018 n. 20969 sottolineando che  “la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all’art. 228, primo comma, della legge 151/75, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati”.

Vige quindi in Italia la comunione legale dei beni; per  cambiare detto   regime patrimoniale ci sono due alternative:

dichiarare all’atto di matrimonio che si vuole optare per il regime della separazione dei beni

scelta del regime della separazione dei beni con un atto notarile.

Un suggerimento: fare attenzione che la scelta del regime venga correttamente annotata sull’atto di matrimonio; questo controllo si può fare chiedendo al Comune un estratto dell’atto di matrimonio.

In caso di acquisto:

se i coniugi sono in regime di separazione dei beni possono scegliere se intestare l’ immobile solo a  uno, quindi l’altro non avrà niente, oppure se vogliono intestarlo ad entrambi è necessario che tutti e due i coniugi stipulino e firmino l’atto di compravendita e solo in questo caso diventeranno contitolari;

se i coniugi sono in regime di comunione legale dei beni se interviene all’atto di acquisto un solo coniuge automaticamente, ai sensi dell’art. 177 C.C., comproprietario sarà anche il coniuge “non firmatario”,

 

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